Trasferimento della residenza in Italia e agevolazioni fiscali.

Come è noto, negli ultimi anni il legislatore ha disciplinato molteplici regimi fiscali agevolati, con l’intento espresso di attrarre soggetti dotati di particolari caratteristiche (sportive, scientifiche, etc.) incentivandoli a trasferire la propria residenza in Italia. Le disposizioni nel tempo introdotte hanno coinvolto sovente lavoratori e sportivi di primaria importanza (si pensi al famoso regime di cui ha beneficiato Cristiano Ronaldo), trovando poi sistematicità ed organicità nella legislazione ai più conosciuta come il c.d. “rientro dei cervelli”. Ma rientrano in tali agevolazioni anche i pensionati, i rimpatriati, etc.
Tuttavia, diversi sono i presupposti, diversa è la durata e di conseguenza diversi sono i benefici che in concreto consentono di poter rendere – per una volta – l’Italia un paese fiscalmente allettante.
Eppure, a fronte dei numerosi, magmatici e stratificati interventi legislativi, se è vero che le predette discipline di favore sono divenute sempre più appetibili, è altresì vero che i vincoli ed i criteri – sovente interpretati in modo stringente da parte dell’Agenzia delle Entrate – impongono una attenta e compiuta disamina della singola e concreta fattispecie. La stessa Agenzia delle Entrate, infatti, in svariate circolari e risoluzioni ha via via cercando di chiarire i punti di maggiore criticità, ma permangono ancora circostanze ibride a fronte di casi concreti inevitabilmente articolati e particolari.
La priorità è quindi quella di orientarsi consapevolmente tra i vari regimi attrattivi (alcuni, come il caso dei c.d. impatriati, con presupposti alquanto ampi), e quindi individuare gli adempimenti necessari per evitare, da un lato, di perdere tale opportunità (in alcuni casi si arriva ad una detassazione pari al 90% per oltre 10 anni per coloro che trasferiscono in Italia la propria residenza), ma allo stesso tempo, e dall’altro lato, per scongiurare di incorrere in futuri accertamenti fiscali con recupero di materia imponibile, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative, col rischio di sterilizzare e sostanzialmente azzerare interamente il beneficio perseguito.
Avvocato tributarista Simone Ariatti – Bologna