Sospensione delle attività di riscossione. Differimento al 31 dicembre 2020.
Il Decreto Legge n. 129/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal c.d. “Decreto Agosto”.
Una buona notizia per i contribuenti, che, diversamente, avrebbero potuto ricevere – nonostante il periodo di emergenza sanitaria e le inevitabili criticità economiche conseguenti alle nuove e rigorose restrizioni imposti dai recenti DPCM – misure cautelari ed atti esecutivi di riscossione forzosa come pignoramenti, fermi auto ed iscrizione ipotecarie. E invece, le misure già introdotte dapprima col D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, e quindi – successivamente – dai D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e D.L. n. 104/2020 “Decreto Agosto”, sono state aggiornate con i nuovi termini definiti nell’ultimo provvedimento emanato (il D.L. n. 129/2020). Così facendo si è, peraltro, scongiurato un grave disallineamento tra la tutela sanitaria – salvaguardata dalle misure di contenimento di contagio e distanziamento fisico nuovamente adottate fino al 2021 – rispetto alla tutela economica, che diversamente avrebbe subito i gravi effetti conseguenti alla ripartenza, dal 15 ottobre u.s., delle attività di riscossione. Un rischio, quello prospettato, fortemente criticato dagli operatori del settore, e che è stato fortunatamente evitato.
In virtù della recente moratoria, infatti, sono stati ulteriormente sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. I pagamenti in scadenza nel suindicato arco temporale dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. Analogamente, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Effetti positivi anche per quel che concerne la sospensione delle attività di riscossione e di esecuzione coattiva. Sono sospese, infatti, fino alla data del 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e di nuove intimazioni di pagamento, nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.