a
 

La sostanza prevale sulla forma per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Plurilex > Diritto Tributario  > La sostanza prevale sulla forma per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

La sostanza prevale sulla forma per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema – di grande attualità – concernente il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA da parte dell’amministrazione finanziaria ogni qualvolta si verifichino violazioni di natura formale, o lacune sul versante dichiarativo.
Per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è, invero, consentito – al contribuente – dimostrare il rispetto di tutti i requisiti sostanziali sottesi alle operazioni contestate, attraverso la produzione delle fatture e di ogni altro tipo di documentazione contabile che possa superare le violazioni di tipo formale, quali, ad esempio, la corretta tenuta dei registri IVA o l’omessa presentazione della dichiarazione.
La Corte, a tal proposito, rinvia ai principi contenuti nel noto precedente di cui all’ordinanza numero 19938 del 2018 (oltre che ai principi comunitari), con cui è stato ritenuto fondato il ricorso proposto da una società avverso le violazioni inerenti la corretta tenuta della contabilità, quali l’omessa annotazione delle fatture nonché l’omessa presentazione delle dichiarazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA. Per i Giudici di legittimità occorre, al contrario, ricordare che in tema di IVA il fatto costitutivo del rapporto tributario tra il contribuente e il Fisco è ravvisato dall’effettività e liceità dell’operazione mentre gli obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta.
È stata dunque ribadita la necessità di tutelare in modo sostanziale ed effettivo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, a condizione che l’operazione “incriminata” risulti reale e lecita; con riferimento alla prova di cui il contribuente si può avvalere, si rinvia alle risultanze delle fatture, dei dati ivi inseriti, ed ogni altro documento equivalente, idonei a superare la corretta osservanza degli obblighi dichiarativi.
Alla luce delle argomentazioni riassunte, la Corte di Cassazione ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile”.

No Comments

Leave a Comment