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Invito al contraddittorio per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Obbligatorietà dal 1° luglio 2020.

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Invito al contraddittorio per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione. Obbligatorietà dal 1° luglio 2020.

L’art. 4-octies, comma 1, lett. b) – inserito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita 2019) – prevede che, dal 1° luglio 2020, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate debbano invitare al contraddittorio il contribuente prima dell’emissione degli avvisi di accertamento riguardanti, in particolare, le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva. I primi chiarimenti sono stati forniti a mezzo circolare n. 17/E del 22 giugno 2020, con la quale sono stati meglio precisati ambito di applicazione, casi di esclusione, garanzie e preclusioni.
Il confronto anticipato con l’ufficio, nonché la previsione sistematica del contraddittorio anticipato all’interno dell’ordinamento tributario è indubbiamente un aspetto da accogliere con estremo favore. Basti pensare alla possibilità di definire la pretesa impositiva scongiurando i costi e i tempi di un giudizio, potendo peraltro usufruire della riduzione delle sanzioni correlate al tributo, nonché dell’adempimento mediante rateazione trimestrale.
Tuttavia, è onere del contribuente – in seguito alla notifica dell’atto – dare formale e tempestivo riscontro all’invito, presentandosi presso l’Amministrazione nella data indicata (ferma la facoltà di chiedere un differimento per eventuale impedimento), per produrre tutta la documentazione utile ad una rivalutazione della pretesa impositiva nel rispetto del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione. Inoltre, l’eventuale conclusione negativa all’esito del procedimento impone all’ufficio di motivare l’avviso di accertamento tenendo conto dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dalla parte nel corso del contraddittorio. Trattasi della c.d. motivazione “rafforzata” quale ulteriore forma di garanzia per il contribuente.
Si ritiene doveroso precisare che la partecipazione al procedimento non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata sia per quanto suindicato, che per gli effetti pregiudizievoli conseguenti alla mancata presenza alla convocazione. Trattasi di significative preclusioni in termini di tutele e garanzie difensive esperibili una volta ricevuto l’avviso di accertamento. Tra queste l’impossibilità di avvalersi dell’accertamento con adesione dopo la notifica dell’atto impositivo, di adempiere a mezzo rateazione, di beneficiare della riduzione della sanzione (salvo i casi dell’acquiescenza all’atto o della definizione del provvedimento sanzionatorio con contestuale impugnazione dei rilievi insistenti sul tributo), nonché certune restrizioni sulla possibilità di produrre documenti in giudizio se richiesti dall’ufficio nel corso del contradditorio.
Dal canto suo, anche l’Agenzia deve sottostare ad un rigoroso – quantomeno sulla carta – rispetto di certuni requisiti. In primo luogo la possibilità di notificare direttamente l’avviso di accertamento senza farlo precedere dall’invito al contradditorio solo nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Salva questa casistica, il mancato avvio del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

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