a

In arrivo cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento. Prescrizione del credito e tutela del contribuente.

Come noto, dal 16 ottobre p.v. – salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza e della sospensione delle procedure esecutive – l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) riprenderà con le ordinarie attività di notificazione di cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento, per debiti tributari (ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate ed Enti locali) e per debiti contributivi e previdenziali (ruolo emesso dall’INPS).
Tuttavia, sempre più di frequente si riscontra la sussistenza di un vizio invalidante la procedura, sotteso principalmente all’attualità del credito ed alla sua concreta possibilità di riscossione da parte degli Uffici. Trattasi, infatti, della prescrizione maturata per il decorso di un preciso lasso di tempo (decennale o quinquennale, da verificare caso per caso a seconda della tipologia del debito) senza che al contribuente sia mai stato notificato qualsivoglia atto interruttivo.
La prima grande distinzione insiste sulla natura del debito, tributario o previdenziale.
Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione – per la maggior parte delle imposte come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, l’Irap – è quello decennale, con alcune eccezioni. Come stabilito dalla Corte di Cassazione (da ultimo si v. Cass. 24 ottobre 2019 n. 27317 e 06 agosto 2019 n. 20956), per la Tari (ex Tarsu) e gli altri tributi locali come l’Imu (ex ICI) e la Tasi, opera la prescrizione quinquennale. Ulteriore deroga, poi, per il bollo auto, il cui chiaro tenore letterale è stato più volte confermato dalla Suprema Corte (tra le varie cfr. Cass. 25 agosto 2017 n. 20425) la quale ha ribadito la sussistenza di un termine prescrizionale triennale.
Discorso diverso e ben più articolato per quel che concerne, invece, i crediti contributivi e previdenziali. Sul punto, in seguito ad un risalente contrasto giurisprudenziale risolto solamente nel del 2016 dalle SS.UU. di Cassazione, è oramai granitico l’orientamento (da ultimo v. Cass. 17 gennaio 2019, n. 1092) secondo cui: “il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Stante il disposto dell’art. 3, comma 9, Legge n. 335 del 1995, la prescrizione ha nel caso un’efficacia effettivamente estintiva posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall’art. 3 della Legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946”.
Chiarite anche, dalla più oculata giurisprudenza di merito, le modalità di tutela per il contribuente. Così il Tribunale di Catania, sez. Lavoro: “al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo”.
Alla casistica suindicata deroga un solo ed unico caso, peraltro già sommariamente accennato. Trattasi del decorso della prescrizione conseguente ad un titolo giudiziale definitivo, che abbia accertato con valore di giudicato l’esistenza del credito. In tal caso, a prescindere dalla natura del credito (erariale, locale, contributivo) opera sempre e comunque la prescrizione decennale ex art. 2953 cc.

No Comments

Leave a Comment