a
 

False dichiarazioni innanzi al Notaio Rogante

Plurilex > Diritto Penale  > False dichiarazioni innanzi al Notaio Rogante

False dichiarazioni innanzi al Notaio Rogante

La natura della responsabilità penale, nell’ambito della false dichiarazioni al notaio rogante e delle conseguenze che ne derivano sia nei confronti del pubblico ufficiale sia verso i privati, è stato un argomento che, nel tempo, è diventato oggetto di differenti pronunce giurisprudenziali.

Ciò premesso, va innanzitutto precisato che l’art. 483 c.p., contenuto nel Titolo VII concernente i delitti contro la fede pubblica e rubricato “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, stabilisce che: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

La suindicata norma ha l’obiettivo di garantire e salvaguardare la fede pubblica, intesa come interesse a tutelare la veridicità di quanto attestato dal privato, sul quale ricade il dovere di dire la verità dei fatti al momento della formazione dell’atto pubblico. Pur essendo un reato comune, giova precisare che risultano punibili esclusivamente le false dichiarazioni poste in essere nei confronti di un pubblico ufficiale, escludendo quelle ipotesi nelle quali le attestazioni del privato avvengano innanzi al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio.

Inoltre, si sottolinea che il reato si ritiene consumato nel momento in cui la mendace dichiarazione viene percepita dal pubblico ufficiale il quale si occupa poi di integrare con la suddetta falsa attestazione l’atto pubblico.

Tanto premesso, uno dei principali aspetti che ha creato nel tempo non poche perplessità e problematiche riguarda le possibili ripercussioni, sotto il profilo penale, che si possono verificare nel caso di un falso in atto notarile.

A tal motivo, il predetto tema è stato sottoposto più volte alla valutazione dei giudici di legittimità in relazione a vicende che presentavano caratteristiche comuni.

Sotto un primo aspetto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mendace attestazione proferita dal privato in sede di stipula di un contratto di compravendita o altresì di qualsivoglia altro atto notarile innanzi al notaio può essere considerata come una condotta incriminata, ben integrando gli estremi del reato di cui all’art. 483 c.p.

Nello specifico, circa la fattispecie sottoposta alla decisione dei giudici di Piazza Cavour, ai due imputati era stato contestato, in ben due contratti di compravendita relativi a un solo immobile, di aver omesso di dichiarare al notaio che il precitato immobile, gravato da diversi abusi edilizi, era stato trasformato da un magazzino a una civile abitazione, in mancanza di qualsivoglia autorizzazione.   A causa di suddetta omissione, il notaio rogava un atto ideologicamente falso.

Avverso tale decisione, la Procura aveva presentato ricorso asserendo che non sussiste in capo al notaio alcun obbligo di attivarsi a eseguire approfondite verifiche, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di diritto, già espresso precedentemente, specificando che: “[…] è corretta l’esclusione di un obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore nel caso di specie, dalle conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici. Ed infatti, in linea di principio, nessun obbligo riguarda il notaio tenuto solo a verificare che, per dichiarazione dell’alienante, risultino gli estremi della conformità agli strumenti urbanisitici o della concessione rilasciata in sanatoria, come riprodotto dal D.P.R. 6 giungo 2011, n. 380, art. 46” (Cass Pen.Sez V, 30.11.2011 n. 11628).

Da ultimo, nella medesima pronuncia, i giudici di legittimità avevano inoltre chiarito in relazione al reato di cui all’art. 483 c.p. che, circa la veridicità delle dichiarazioni effettuate innanzi al notaio, unico a risponderne penalmente è il dichiarante “[.. ] in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre lo stesso pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta”. (cfr. Cass pen n. 11628/2011).

Pertanto, si deduce che al notaio spetta l’obbligo di verificare sia la conformità dell’atto rispetto alle attestazioni del privato e anche spetta procedere a dei controlli preventivi nei registri immobiliari, quindi per esempio accertare che il presunto venditore sia effettivamente e oggettivamente il proprietario del bene. Più in generale, si tratta di attività prodromiche e preparatorie al rogito grazie alle quali il notaio può tempestivamente informare le parti circa le verifiche effettuate.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione la quale è stata chiamata a giudicare una diversa fattispecie. In particolare, l’imputato era stato condannato ai sensi dell’art. 483 c.p. per aver affermato falsamente di aver ricevuto esatta concessione edilizia dal Comune, necessaria al fine di procedere ai lavori di costruzione del rustico oggetto del negozio, omettendo pertanto di riferire al notaio che l’atto di concessione era decaduto e l’immobile era stato oggetto di ordinanza di demolizione.

A tal riguardo i giudici di legittimità hanno specificato che “[..] integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate” (Cass pen. n. 16982 del 4 giugno 2020). Da ultimo, si evidenzia che, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 483 c.p., le mendaci dichiarazioni devono riguardare circostanze oggettive, non risultando punibili al contrario anche quelle dichiarazioni che attengono alla qualità o garanzie proprie del bene sostenute dal privato.

Avv. Marco Sciascio

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.