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È ammissibile la costituzione di parte civile dell’ente per i reati fiscali commessi dai suoi legali rappresentanti.

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È ammissibile la costituzione di parte civile dell’ente per i reati fiscali commessi dai suoi legali rappresentanti.

La società in nome e per conto della quale il legale rappresentante ha agito, commettendo reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattura o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 D. Lgs 74/2000) e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale a carico dei legali rappresentanti.

È questo il principio di diritto affermato nell’isolata pronuncia della Suprema Corte n. 3458 del 2020 e, da ultimo, ribadito dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 15.6.2022 che ha ammesso la costituzione di parte civile dell’ente –rappresentato dal liquidatore giudiziale- nei confronti degli allora amministratori, di fatto e diritto, imputati per avere utilizzato fatture per operazioni, oggettivamente e soggettivamente, inesistenti.

Più nel dettaglio, gli imputati –quali amministratori della società ora in liquidazione- erano accusati di aver evaso le imposte (in particolare, IVA e IRES) inserendo in contabilità fatture passive fittizie emesse da società (ovviamente compiacenti) al fine di conseguire una sovrafatturazione finalizzata all’abbattimento del reddito imponibile.

Il suddetto procedimento, peraltro, traeva origine proprio da un esposto presentato dal liquidatore che, a seguito della nomina giudiziale e quindi della redazione dell’inventario evidenziava, fra le altre, la parzialità delle scritture contabili obbligatorie rinvenute.

Ciò posto, la società, ritenendosi persona offesa e danneggiata dalle condotte evasive e distrattive del patrimonio sociale, si costituiva parte civile anche per il capo relativo ai reati fiscali, superando così l’animoso dibattito tutt’ora in auge (dottrinale e giurisprudenziale) in ordine alla monoffensività dei reati fiscali.

In sede di prima udienza dibattimentale, le difese degli imputati presentavano istanza di esclusione dell’ente quale parte civile trattandosi, a loro avviso, di reato monoffensive, e dunque lesivo unicamente degli interessi dell’amministrazione finanziaria che sarebbe stato unico soggetto titolato alla costituzione.

In particolare, gli stessi evidenziavano come, dalle condotte fraudolente tenute dagli amministratori, la società non solo non potesse avere subito alcun danno di sorta ma, addirittura, avrebbe avuto un concreto ed effettivo vantaggio, conseguente al risparmio fiscale indebitamente ottenuto.

Diversamente, il costituito ente obiettava -per il tramite del patrocinio legale del nostro studio- che, nonostante lo stesso non potesse considerarsi formalmente parte offesa dal reato de quo, avrebbe comunque il titolo per esperire l’azione civile nel processo penale, in quanto soggetto danneggiato dalla sottrazione al pagamento delle imposte da parte gli originari vertici societari, stanti i cospicui danni patrimoniali conseguenti sia alla ripresa a tassazione degli importi evasi sia alle relative sanzioni maggiorate degli interessi elevati nei confronti dell’ente e della lesione all’immagine e alla reputazione della società.

All’esito, il Giudice ammetteva la costituzione di parte civile e con ordinanza veniva rigettata la richiesta di estromissione della parte civile proposta dalle difese degli imputati, stabilendo come, anche nei reati fiscali, la società abbia astrattamente titolo al risarcimento del danno per le condotte dei suoi apicali in relazione al danno patrimoniale e d’immagine conseguente alle sanzioni irrogate dall’agenzia dell’entrate a seguito dell’accertamento delle suddette violazioni.

Allegato all’articolo

Avv. Giulia Ruggeri

Avv. Marco Sciascio

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