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Definizione agevolata, condono e rottamazione delle cartelle. Le novità della Legge di Bilancio 2023: dallo stralcio dei debiti alla sanatoria delle liti fiscali pendenti.

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Definizione agevolata, condono e rottamazione delle cartelle. Le novità della Legge di Bilancio 2023: dallo stralcio dei debiti alla sanatoria delle liti fiscali pendenti.

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L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata (condono o rottamazione) per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative (rottamazione e/o saldo e stralcio) di cui si è determinata l’inefficacia. La disposizione prevede la facoltà, per il Contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, mora ed aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il Contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate (in 5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16 rate, tutte di pari importo, avranno scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede invece l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del Contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo “stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresa la mora.

Con particolare riferimento alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, il condono si applica limitatamente agli interessi. La Legge prevede, infine, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di applicare – o di non applicare – lo “stralcio” adottando uno specifico provvedimento che andrà comunicato all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Da ultimo, con la Legge n. 197/2022 è stata altresì introdotta la possibilità di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

Le alternative per la definizione delle liti tributarie, con scadenza al 30 giugno 2023, sono le seguenti: la controversia può definita, in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, con il pagamento del 90% del valore della stessa; con il pagamento del 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado; con il pagamento del 5% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

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