Decreto Agosto. Le principali disposizioni fiscali: nuovi adempimenti, termini e sospensioni.

Il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” è intervenuto modificando diverse disposizioni tributarie che già erano state oggetto di opportuni correttivi per opera dei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.
Tra queste, la proroga al 15 ottobre 2020 della sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia Entrate – Riscossione (precedentemente fissato al 31 agosto 2020), e dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie oggetto di cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati al concessionario. Fino al 15 ottobre 2020, dunque, i contribuenti non vedranno notificarsi nuove cartelle ed altri atti della riscossione e dell’esecuzione; sospesi pertanto sia i pignoramenti presso terzi di prossima attuazione, nonché sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Ne deriva che fino al 15 ottobre 2020 le somme oggetto di pignoramento non saranno sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità.
Novità anche in materia di rateazioni, rottamazione e “saldo e stralcio”.
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza dalla rateazione interviene nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Con riferimento alla rottamazione si consente una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020. In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, il contribuente non decade dai benefici delle misure agevolate purché venga corrisposto l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Analoghe considerazione anche per il “saldo e stralcio”, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore procederà all’integrale versamento delle stesse entro la medesima data del 10 dicembre 2020.
Per i contribuenti, invece, che sono già decaduti dai benefici delle definizioni agevolate sarà comunque possibile chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute (le rate versate verranno infatti considerare come acconti).
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha altresì aggiornato la pagina dedicata alla illustrazione di alcuni casi problematici e per fornire le risposte alle domande più frequenti sulle nuove disposizione introdotte. Di seguito il link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf