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Credito per imposte estere e omessa dichiarazione. Apertura della Cassazione.

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Credito per imposte estere e omessa dichiarazione. Apertura della Cassazione.

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Come noto, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha l’obbligo di adempiere al monitoraggio fiscale per le attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi e contestuale compilazione del quadro RW del modello. Tale indicazione assolve, peraltro, agli obblighi legati alla determinazione delle imposte patrimoniali quali IVIE (Imposta patrimoniale sugli immobili esteri) ed IVAFE (Imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere).

Dal valore di queste imposte il contribuente ha la possibilità di portare a credito le imposte patrimoniali estere già pagate. Sul punto, tuttavia, il legislatore italiano è intervenuta prevedendo all’art. 165 del TUIR la seguente preclusione: “La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata“. Trattasi di una disposizione che limita in modo significativo il diritto alla detrazione, prospettando latenti profili di doppia imposizione fiscali (sia interna che esterna). E trattasi, parimenti, di una disposizione di rango nazionale la cui validità e legittimità è da ponderare attentamente rispetto a quelle di rango sovranazionale, quali, ad esempio, le norme convenzionali contenute nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni.

A tal proposito, si segnala che a fronte di un costante e risalente dibattito, con una recente ordinanza dell’aprile 2021 la Cassazione ha finalmente preso atto che occorre coordinare tra loro sia le fonti domestiche (il citato art. 165, per la precisazione il comma 8) sia quelle internazionali, come per l’appunto quelle eventualmente inserite nella Convenzione stipulata tra Italia ed il Paese estero di riferimento. Detto coordinamento non può, inoltre, che portare all’unica conclusione in armonia con il principio di capacità contributiva e di prevalenza delle fonti internazionali (quali quelle dei Trattati), su quelle interne, “dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l’altro, dagli obblighi internazionali sanciti dall’articolo 117, primo comma, Costituzione“.

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