Coniugi residenti in Comuni diversi ed esenzione IMU per abitazione principale.

A quanto consta è tornato d’attualità il tema dell’esenzione IMU per coniugi residenti in immobili diversi, a loro volta situati in Comuni diversi. Una circostanza idonea, a detta degli Enti Impositori, per disconoscere il diritto agevolativo noto come “abitazione principale”. Sul punto il contendere ruota attorno all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, nella parte in cui afferma che “per abitazione principale si intende l’immobile … nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono abitualmente e risiedono anagraficamente”. Da qui la motivazione sottesa agli accertamenti fiscali, volta a sostenere che nella stessa unità immobiliare vi debbono sia dimorare stabilmente, che risiedere anagraficamente, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare.
Una interpretazione di stretto rigore che, tuttavia, si discosta non poco dallo spirito agevolativo della norma stessa, e che – in certi casi – produce una ingiustificata contrazione dei diritti e delle tutele dei contribuenti. In particolare, al di là del corretto inquadramento – nel nostro ordinamento – del concetto di “nucleo familiare”, preme ricordare che oltre al rigore applicativo delle agevolazioni, le stesse devono essere interpretate anche secondo ragionevolezza, e non secondo una pedissequa e testuale lettura.
Ma non solo. La stessa interpretazione letterale dell’art. 13, comma 2, D.l. n. 201/2011 non lascia spazio ad equivoci, ritenendo non applicabile l’esenzione IMU nel solo caso in cui i due coniugi dimorino e
risiedano in due immobili diversi, laddove questi siano ubicati nello STESSO Comune: “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Ne deriva che la fattispecie insistente su immobili ubicati in Comuni diversi – a causa, ad esempio, di comprovate esigenze lavorative, o altre necessità facilmente documentabili – non è ostativo al riconoscimento del beneficio.
Trattasi di una lettura costituzionalmente (e finanche ragionevolmente) orientata fatta propria peraltro anche dal MEF – Circolare n. 3/DF/2012 – ove si può riscontrare che “il legislatore non ha, però, stabilito
la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative”.
In tale prospettiva occorre dunque considerare con attenzione la ratio dell’agevolazione in esame, volta giustamente a prevenire situazioni di abuso e di mera e bieca convenienza fiscale; ponderando, e al contempo valutando, in concreto, quelle che possono essere le specifiche vicende familiari sottese alla c.d. “doppia residenza” dei coniugi, per addivenire così ad una motivata contestazione dell’atto per ingiustificata disapplicazione del diritto all’esenzione IMU.