Col Decreto “Ristori quater” ulteriori disposizioni in materia di rateazione e di definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio). Riparte però la riscossione.
Con la pubblicazione del c.d. ”Decreto Ristori-quater” (DL n. 157/2020) – recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – si è nuovamente intervenuti in materia di riscossione per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, per quel che concerne le procedure di rottamazione e “saldo e stralcio”, il termine ultimo per il pagamento delle rate 2020 è differito al 1° marzo 2021 (precedentemente fissato al 10 dicembre 2020). Il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza non prevede però i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Con riferimento alle procedure ordinarie di rateazione, si consente ai contribuenti – con piani decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica – di presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 31 dicembre 2021 senza necessità di saldare le rate scadute previste dal precedente piano di pagamento. Allo stesso tempo, per le richieste presentate sempre entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione. A seguito della presentazione di una richiesta di rateizzazione e al versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Il Decreto in esame non è tuttavia intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione già previsti dal DL n. 129/2020. Restano, pertanto, sospesi solo fino al 31 dicembre 2020:
– i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021;
– le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Per approfondimenti visita la sezione dedicata al Decreto n. 129/2020.