a

Anche il venditore, nella compravendita immobiliare, risponde per rovina e gravi difetti ex art. 1669 c.c.

Questo è quanto viene rappresentato in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 18891 del 28/07/2017, nella quale viene affermata la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c. nel caso in cui, prima della vendita, abbia fatto eseguire, sotto la propria direzione e controllo, lavori di ristrutturazione e/o interventi manutentivi che hanno provocato dei danni all’immobile compravenduto.

In particolare, i Giudici di Legittimità hanno richiamato l’orientamento secondo cui l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista tra le norme in materia di appalto, potrà essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente nei confronti del venditore che abbia esercitato un potere di direttiva o di controllo sull’impresa appaltatrice.

Per questi motivi, l’acquirente, oltre alle garanzie previste per la vendita di cui al codice civile, potrà valutare la responsabilità ex art. 1669 c.c. chiamando in causa il venditore a seconda del caso concreto e della titolarità dei lavori effettuati.

No Comments

Leave a Comment