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Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Nullo l’accertamento emesso prima dei 60 giorni dal termine del controllo.

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Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Nullo l’accertamento emesso prima dei 60 giorni dal termine del controllo.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5254 dello scorso febbraio, ha preso nuovamente posizione sul tema della nullità dell’avviso di accertamento conseguente ad attività di controllo sostanziale mediante accessi, ispezioni e verifiche svolte dalla Guardia di Finanza presso l’attività del contribuente. A tal proposito rilevano le garanzie di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente che, come noto, prevede espressamente che “tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni“.

La questione concerne dunque una rivalutazione degli effetti e gli eventuali vizi che investono l’atto impositivo emesso prima del termine poc’anzi menzionato, ribaltando un filone di estremo favore per l’Agenzia volto a ritenere il decorso dei 60 giorni un aspetto del tutto irrilevante e non meritevole di salvaguardia, con la sola eccezione della gravosa dimostrazione, in capo al contribuente, di produrre specifiche argomentazioni che avrebbe potuto far valere nella fase c.d. “endoprocedimentale”, idonee a scongiurare il contenzioso, la cui facoltà è stata irrimediabilmente preclusa dall’emissione anticipata del provvedimento erariale. Una prova, evidentemente, prossima alla fattispecie c.d. diabolica, ossia in concreto difficilmente documentabile dal contribuente.

Per la Corte, nel precedente citato, la Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 effettua, invero, nel triplice caso degli accessi, delle ispezione e delle verifiche fiscali poste in essere nei locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale, una valutazione ex ante di doveroso rispetto del contraddittorio anticipato, la cui inosservanza da parte dell’ufficio può comportare la nullità degli atti emessi per violazione del rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni, sia con riferimento ad attività di controlli afferenti ai tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati (non effettuando la norma alcuna distinzione in merito alle conseguenze sanzionatorie).

Trattasi di una decisione di estrema civiltà giuridica, volta a riequilibrare il rapporto Fisco e Contribuente, incentivando senz’altro il giusto espletamento della fase istruttoria, preliminare al contenzioso, nella quale un comportamento effettivamente collaborativo da parte di entrambi gli attori del rapporto obbligatorio tributario può scongiurare il radicarsi di gravosi e onerosi giudizi, invero facilmente risolvibili mediante l’utilizzo degli strumenti deflativi e alternativi al processo tributario.

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